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GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILI 2011GUIDA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILI 2011



Articoli pubblicati sulla rivista "Affari Vostri"

Nel mio condominio sono in corso lavori di manutenzione straordinaria con il rifacimento dell’intonaco. Verrà rifatto anche l’intonaco alle pareti della discesa ai box auto dove però io non accedo in quanto non ho il box. Devo partecipare alla spesa??
La “facciata” del condominio è parte comune a tutti i condomini come da artico 1117 del codice civile. Tanto premesso se lei non ha il box e nel piano box non c’è alcun locale comune (sala riunioni, caldaia ecc) io sono dell’avviso di applicare l’art. 1123 2° comma cioè la ripartizione delle spese di un bene destinato a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascun condomino può farne.
Nel condominio di mia madre necessita rifare il lastrico solare di proprietà esclusiva. Palazzo di 4 piani con una scala centrale e ad ogni piano 2 appartamenti uno di fronte all’altro. I lastrici sono dei rispettivi proprietari degli appartamenti all’ultimo piano. Come si riparte la spesa del lastrico di una sola verticale? I 2/3 sono a carico dei sottostanti in parti uguali tra loro?
La spesa del lastrico solare rientra nell’art.1125 del codice civile. 1/3 della spesa a carico del proprietario esclusivo del lastrico solare e 2/3 a carico della verticale sottostante incluso il proprietario per i millesimi dell’appartamento. Facciamo esempio che il lavoro è di € 1000,00: € 333,33 a carico del proprietario ed e 666,66 diviso la somma dei millesimi della verticale ed il risultato moltiplicato per i millesimi di competenza di ogni condomino della verticale stessa.


Ho letto su diversi giornali della riforma del condominio. Di cosa si tratta?

Questo è un argomento che richiede molto spazio e sarà oggetto di commento da parte mia nei prossimo mesi. Si tratta di una riforma molto attesa dagli amministratori professionisti da diversi anni.
Gli articoli del codice civile inerenti il condominio dal 1117 al 1139 saranno integrati e migliorati. L’articolo principale che risulta molto cambiato è il primo (art. 1117), la modifica toccherà prevalentemente la semplificazione della possibilità di vendere un bene comune (si pensi all’appartamento del custode – portire), alla gestione del bene comune, alla semplificazione dell’approvazione delle tabelle millesimali. Svolta molto importate è stata la sentenza dell’agosto scorso commentata in questa rubrica nello scorso autunno.
All’istituzione di un registro presso la Camera di commercio dove ogni amministratore deve essere iscritto. All’obbligo di apertura di un conto corrente intestato al condominio dove devono transitare tutte le quote ed i pagamenti, alle responsabilità dell’amministratore ecc ecc. Come detto nei prossimi mesi commenterò gli articoli più importanti.


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